IMPIANTI FOTOVOLTAICI: NUOVE LINEE GUIDA DI PREVENZIONE INCENDI

Con documento del 01/09/2025 del Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, sono state diffuse le Linee guida di prevenzione incendi per la progettazione, installazione, esercizio, manutenzione di impianti fotovoltaici.
La nota n. 14030 del 1° settembre 2025 costituisce l’aggiornamento della guida tecnica emanata con Nota n. 1324 del 7 febbraio 2012.
Gli impianti fotovoltaici non rientrano fra le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui all'allegato I al D.P.R. 151/2011, ma, in considerazione della crescente diffusione sul territorio nazionale dell'installazione di predetti impianti, si è ritenuto opportuno aggiornare le specifiche misure tecniche di prevenzione incendi per la installazione degli impianti fotovoltaici in attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi od a servizio delle stesse.
Le nuove linee guida si applicano agli impianti fotovoltaici installati su edifici civili, industriali e pubblici, indipendentemente dalla potenza nominale.Le prescrizioni riguardano:
- i nuovi impianti;
- gli impianti sottoposti a modifiche rilevanti.
Rientrano nel campo di applicazione anche gli impianti fotovoltaici integrati, con diversi gradi di incorporazione, nelle chiusure d’ambito di edifici ad uso civile, industriale, commerciale e rurale, incluse le strutture accessorie come pergole, tettoie e pensiline ad essi pertinenti. Le linee guida si applicano anche agli impianti fotovoltaici ubicati su pensiline indipendenti a copertura degli stalli auto, poste a copertura di parcheggi all’aperto su area esterna in prossimità di edifici – quali strutture accessorie – ed “interferenti” con le attività soggette, anche in assenza di continuità strutturale con le relative opere da costruzione.
Si tratta di norme e indicazioni redatte da un apposito gruppo di lavoro e volte a:
- ridurre la probabilità di innesco di un incendio da parte del generatore fotovoltaico o di altra parte dell’impianto in tensione;
- limitare la propagazione di un incendio attraverso i componenti degli impianti fotovoltaici, sia esso originato all’interno od all’esterno degli edifici serviti;
- limitare le conseguenze dell’incendio su occupanti e soccorritori, nonché su beni e ambiente;
- in particolare, evitare che, in caso di incendio, la caduta di parti dell’impianto possa compromettere l’esodo degli occupanti o l’operatività in sicurezza delle squadre di soccorso.
Sono esclusi dal campo di applicazione del presente documento:
- gli impianti fotovoltaici a terra, per i quali i pannelli generatori non sono installati su edifici né su pergole, tettoie, pensiline;
- gli impianti fotovoltaici del tipo plug & play;
- gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 800 W;
- gli impianti agrivoltaici, qualora posti a distanza superiore a 100 m dagli edifici di attività soggette, misurata nel punto di minima distanza, e qualora gli stessi edifici non rientrino fra le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui all’allegato I al d.P.R. l° agosto 2011, n.151;
- gli impianti a concentrazione solare, nei quali i pannelli fotovoltaici sono installati su strutture di sostegno ad inseguimento solare.