RENTRI: I SOGGETTI ESCLUSI DALL'OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEVONO CHIEDERE LA CANCELLAZIONE ENTRO IL 30 MARZO (SE ISCRITTI)

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato sul portale RENTRi una informativa che fornisce, in particolare, chiarimenti in merito alle esclusioni dall’obbligo di iscrizione introdotte dalla L. n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), che ha di fatto modificato il novero dei soggetti tenuti all’iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), escludendo alcuni consorzi, sistemi di gestione o produttori di rifiuti.
Ora, considerato che per questo ultimo gruppo di soggetti si era aperta la terza finestra temporale per procedere all'iscrizione nel RENTRi dal 15 dicembre 2025 (e quindi prima che fosse emanata la legge di bilancio 2026), può essersi verificato che alcuni soggetti abbiano proceduto all'iscrizione e che successivamente hanno scoperto che rientravano tra i soggetti esclusi.
Questi soggetti - ora rientranti nelle categorie escluse dall'obbligo di iscrizione al Registro elettronico nazionale - dovranno presentare, tramite l’area operatori del portale RENTRi, una pratica di cancellazione entro il primo trimestre del 2026 e quindi entro il prossimo 30 marzo.
Tale cancellazione avrà effetto immediato e non è previsto il rimborso dei contributi e dei diritti precedentemente versati. In assenza di cancellazione verranno ritenuti operatori iscritti al RENTRi in modalità volontaria.
I nuovi esclusi dall’obbligo di iscrizione sono i consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, indicati all’articolo 237, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006.
A questi si aggiungono i seguenti produttori di rifiuti non pericolosi:
• imprenditori agricoli all’articolo 2135, Codice civile, con volume di affari annuo non superiore a 8.000,00 euro;
• imprese che raccolgono e trasportano i rifiuti da se stesse prodotti e iscritte alla categoria 2-bis dell’Albo gestori (restano però tenute all’iscrizione se obbligate come produttori);
• imprese ed enti che non hanno più di 10 dipendenti.
La platea degli esclusi si completa con i seguenti produttori di rifiuti pericolosi, a prescindere dai dipendenti:
• imprenditori agricoli all’articolo 2135, Codice civile;
• parrucchieri e barbieri, estetisti, tatuatori, manicure e pedicure che producono anche rifiuti come aghi, siringhe e taglienti (Codice EER 180103*);
• produttori non organizzati come enti o imprese (ad esempio, professionisti come medici, dentisti, Terzo settore o piccoli operatori economici).