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TARI, UTENZE NON DOMESTICHE: ENTRO IL 30 GIUGNO LA RICHIESTA DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

Il decreto legislativo 116/2020 ha previsto la possibilità di sganciarsi completamente, o in parte, dal servizio pubblico, conferendo anche i rifiuti urbani ad un soggetto autorizzato che provvede ad inviare i rifiuti al recupero, rilasciando apposita attestazione. 
 
QUANDO USCIRE DAL SERVIZIO PUBBLICO: 
Entro il 30 giugno di ogni anno, le utenze devono inviare la richiesta di uscita dal servizio pubblico di raccolta, ma prima di tutto è necessario verificare:
  1. di rientrare nelle attività produttive elencate nell’allegato L-quinquies,
  2. di essere produttrici dei rifiuti nell’allegato L-quater (allegato 1),

Entrambi i criteri devono essere soddisfatti contemporaneamente, e trovate entrambe le tabelle nell'allegato 1. 

L’uscita dal servizio pubblico di raccolta è relativa alla sola parte variabile della TARI, per quanto riguarda tutti i rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche (secco non riciclabile compreso) e avviati a recupero, mentre resta fermo l’obbligo di pagare la “quota fissa”, in ragione dei costi detti “costi indivisibili” del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Le utenze non domestiche che NON vogliono uscire dal servizio pubblico non sono tenute a presentare alcuna comunicazione.

AVVIO A RICICLO DI UNO O PIU RIFIUTI URBANI
Per chi invece continuerà a utilizzare il servizio pubblico, resta in vigore la normativa relativa alla Tari (legge 147/2013, comma 649) sull’avvio al riciclo dei propri rifiuti differenziati - anche solo di alcune tipologie - attraverso un soggetto privato. La riduzione della quota variabile sarà proporzionale ai rifiuti avviati a riciclo e la richiesta dovrà essere inviata con le modalità definite nei regolamenti comunali.
 
 
 

allegato L quater e L quinquies

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