TASSO DI INTERESSE LEGALE: DAL 1° GENNAIO SCENDE AL 2%

Con decreto del 10 dicembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso di inflazione annuo registrato, ha stabilito che la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice Civile, tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato - a decorrere dal 1° gennaio 2025 - è fissata al 2,00%, in ragione d'anno.
La novità interessa ad esempio, gli importi dovuti all'Erario per i versamenti eseguiti a seguito di ravvedimento operoso.
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi (compreso il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio) occorre, infatti, corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Il nuovo saggio del 2,00% va applicato solo in relazione al periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il giorno del versamento tardivo.
Cliccando qui potete consultare la tabella riportante le variazioni percentuali degli interessi legali dal 1942 ad oggi.