CANONE TV IN BOLLETTA: ENTRO IL 31 GENNAIO LA "DISDETTA"

Tutti i contribuenti che non possiedono un apparecchio televisivo, e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale ad uso domestico, hanno tempo fino al 31 gennaio 2025 per evitare l’addebito nella fattura, presentando via web (oppure con raccomandata o Pec), l’apposita dichiarazione sostitutiva, direttamente o tramite intermediario. Per ottenere l’esonero, è necessario che nessun componente della famiglia anagrafica possieda un apparecchio televisivo.
In particolare, gli interessati devono compilare il “quadro A” del modello disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate, insieme alle relative istruzioni, con il quale il contribuente dichiara che in nessuna delle abitazioni dove è attiva un’utenza elettrica a suo nome è presente un apparecchio tv proprio o appartenente a un componente della sua famiglia anagrafica, nella quale rientrano le persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso comune.
Sempre all’interno del “quadro A”, i soggetti interessati possono inoltre certificare di non essere in possesso di un’altra tv, oltre a quella per cui è stata precedentemente presentata una denuncia di cessazione dell’abbonamento.
La dichiarazione sostitutiva non deve essere presentata dai contribuenti che non sono titolari di un’utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale. Ad esempio, se nella stessa famiglia anagrafica un soggetto è titolare dell’utenza elettrica e un altro è il titolare dell’abbonamento Tv, il canone è addebitato solo sulla fattura per la fornitura di energia elettrica e si procederà alla voltura automatica dell'abbonamento nei confronti del titolare dell’utenza, senza la necessità di alcun adempimento a carico del vecchio abbonato.
Per ottenere l’esonero dal pagamento del canone Tv, occorre riconfermare ogni anno di non possedere la televisione, ripresentando pertanto la dichiarazione sostitutiva completa. Per determinare la validità dell’esonero, i tempi di presentazione sono i seguenti:
- dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo, l’esonero è valido per l’intero anno successivo
- dal 1° febbraio al 30 giugno, l’esonero è valido solamente per il secondo semestre dello stesso anno.
Quindi se la dichiarazione è trasmessa entro il 31 gennaio, l’esonero sarà valido per tutto il 2025, mentre chi la presenterà dal 1° febbraio e fino al prossimo 30 giugno lo vedrà riconosciuto sul secondo semestre dell’anno.
La dichiarazione va presentata direttamente dal contribuente (titolare di utenza elettrica residenziale) o dall’erede, tramite:
- l’apposita applicazione web
- intermediari abilitati (Caf, professionisti, eccetera)
- posta elettronica certifica (Pec), purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta con firma digitale, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 48 e 65 n. 82/2005 (Cad). La dovrà essere inviata all'indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it
- raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 - 10121 Torino, allegando un documento di riconoscimento valido.