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TESSERINO DI RICONOSCIMENTO: IL PUNTO DOPO IL COLLEGATO LAVORO 2025

l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con una recente nota ha fornito chiarimenti sull’obbligo per i datori di lavoro di dotare i propri dipendenti di una tessera di riconoscimento e per i lavoratori di esporla durante l’attività lavorativa.

Tali precisazioni si sono rese necessarie a seguito della modifica legislativa introdotta dalla Legge 203/2024 (noto come Collegato Lavoro).

IL PUNTO

A partire dal 1° OTTOBRE 2006, i datori di lavoro nel settore edile sono tenuti a fornire ai lavoratori una tessera di riconoscimento contenente una fotografia e le generalità del lavoratore, nonché i dati del datore di lavoro. I lavoratori, a loro volta, sono obbligati ad esporre tale tessera. Lo stesso obbligo si estende ai lavoratori autonomi, i quali devono provvedere autonomamente a dotarsi del tesserino, se operano direttamente nei cantieri.

Il T.U.S. poi ha riproposto questi adempimenti, ampliando però il loro campo di applicazione, senza circoscriverlo al solo settore dell’edilizia e legandolo alle attività rese in regime di appalto o subappalto. In particolare l’articolo 26, comma 8, stabilisce che i datori di lavoro devono fornire il tesserino di riconoscimento al proprio personale, mentre l’articolo 20, comma 3, obbliga i lavoratori impiegati in attività di appalto o subappalto ad esporre il tesserino.

Lo stesso principio vale per i membri di imprese familiari (articolo 230-bis del Codice Civile) e i lavoratori autonomi (articolo 2222 del Codice Civile) che operano in contesti di appalto o subappalto, i quali devono dotarsi del tesserino di riconoscimento ed esporlo.

 LE SANZIONI

Rimane inalterato, dopo le modifiche, il regime sanzionatorio.

Il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice che non provvede a fornire ai propri dipendenti il tesserino di riconoscimento è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, che varia da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore.

Allo stesso modo, il lavoratore che, pur essendo in possesso del tesserino, omette di esporlo, è sanzionato con una sanzione amministrativa compresa tra 50 a 300 euro.

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