PRODOTTI DA COSTRUZIONE: IL NUOVO REGOLAMENTO CPR

Dal 7 gennaio 2025 è in vigore il nuovo Regolamento europeo n. 2024/3110, che aggiorna e sostituisce il Regolamento UE n. 305/2011 in materia di marcatura CE dei prodotti da costruzione. Tuttavia, la piena operatività delle nuove norme sarà graduale: la maggior parte degli articoli diverrà applicabile dall’8 gennaio 2026, data in cui verrà abrogato il regolamento attualmente in vigore.
Le nuove norme armonizzate sostituiranno le attuali solo a partire da cinque anni, con una transizione completa prevista nell’arco di 15 anni.
Il principio base rimane invariato: un prodotto da costruzione coperto da una norma armonizzata deve essere accompagnato da una dichiarazione di prestazione e di conformità per la sua immissione sul mercato europeo.
Nella dichiarazione di prestazione e di conformità i produttori saranno tenuti a divulgare la prestazione di sostenibilità ambientale del prodotto durante il suo ciclo di vita per quanto riguarda le seguenti caratteristiche essenziali:
- effetti dei cambiamenti climatici - totale;
- effetti dei cambiamenti climatici - combustibili fossili;
- effetti dei cambiamenti climatici - biogenici;
- effetti dei cambiamenti climatici - uso del suolo e cambiamento di uso del suolo;
- riduzione dello strato di ozono;
- potenziale di acidificazione;
- eutrofizzazione delle acque dolci;
- eutrofizzazione delle acque marine;
- eutrofizzazione terrestre;
- ozono fotochimico;
- impoverimento abiotico - minerali, metalli;
- impoverimento abiotico - combustibili fossili;
- consumo di acqua;
- particolato;
- radiazioni ionizzanti, salute umana;
- ecotossicità, acque dolci;
- tossicità per gli esseri umani, effetti cancerogeni;
- tossicità per gli esseri umani, effetti non cancerogeni;
- impatti legati all’uso del suolo.
Queste caratteristiche diverranno applicabili a scadenze differenziate: la caratteristica relativa all’effetto dei cambiamenti climatici potrà applicarsi da inizio 2026; altre caratteristiche (riduzione dello strato di ozono, potenziale di acidificazione, eutrofizzazione, etc.) a partire dal 2030; le restanti (particolato, radiazione ionizzanti, tossicità,...) a partire dal 2032.
Inoltre nel nuovo regolamento si stabilisce che “nella dichiarazione di prestazione e di conformità non può essere apposta altra marcatura oltre alla marcatura CE".