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PRODOTTI DA COSTRUZIONE: IL NUOVO REGOLAMENTO CPR

Dal 7 gennaio 2025 è in vigore il nuovo Regolamento europeo n. 2024/3110, che aggiorna e sostituisce il Regolamento UE n. 305/2011 in materia di marcatura CE dei prodotti da costruzione. Tuttavia, la piena operatività delle nuove norme sarà graduale: la maggior parte degli articoli diverrà applicabile dall’8 gennaio 2026, data in cui verrà abrogato il regolamento attualmente in vigore.

Le nuove norme armonizzate sostituiranno le attuali solo a partire da cinque anni, con una transizione completa prevista nell’arco di 15 anni.

Il principio base rimane invariato: un prodotto da costruzione coperto da una norma armonizzata deve essere accompagnato da una dichiarazione di prestazione e di conformità per la sua immissione sul mercato europeo. 

Nella dichiarazione di prestazione e di conformità i produttori saranno tenuti a divulgare la prestazione di sostenibilità ambientale del prodotto durante il suo ciclo di vita per quanto riguarda le seguenti caratteristiche essenziali:

  • effetti dei cambiamenti climatici - totale;
  • effetti dei cambiamenti climatici - combustibili fossili;
  • effetti dei cambiamenti climatici - biogenici;
  • effetti dei cambiamenti climatici - uso del suolo e cambiamento di uso del suolo;
  • riduzione dello strato di ozono;
  • potenziale di acidificazione;
  • eutrofizzazione delle acque dolci;
  • eutrofizzazione delle acque marine;
  • eutrofizzazione terrestre;
  • ozono fotochimico;
  • impoverimento abiotico - minerali, metalli;
  • impoverimento abiotico - combustibili fossili;
  • consumo di acqua;
  • particolato;
  • radiazioni ionizzanti, salute umana;
  • ecotossicità, acque dolci;
  • tossicità per gli esseri umani, effetti cancerogeni;
  • tossicità per gli esseri umani, effetti non cancerogeni;
  • impatti legati all’uso del suolo.

Queste caratteristiche diverranno applicabili a scadenze differenziate: la caratteristica relativa all’effetto dei cambiamenti climatici potrà applicarsi da inizio 2026; altre caratteristiche (riduzione dello strato di ozono, potenziale di acidificazione, eutrofizzazione, etc.) a partire dal 2030; le restanti (particolato, radiazione ionizzanti, tossicità,...) a partire dal 2032.

Inoltre nel nuovo regolamento si stabilisce che “nella dichiarazione di prestazione e di conformità non può essere apposta altra marcatura oltre alla marcatura CE". 

 

 

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