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MILLEPROROGHE: PUBBLICATA LA LEGGE DI CONVERSIONE

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025, la legge 21 febbraio 2025, n. 15, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi" (c.d. "Decreto Milleproroghe”).
La legge, che si compone attualmente di 32 articoli (erano 22 nel decreto-legge) introduce una serie di proroghe normative su temi strategici come Pubblica Amministrazione, assunzioni, scuola, salute, sport, turismo, editoria e altri settori rilevanti.

Si segnalano, oltre alle proroghe di rilevanza fiscale e giuslavoristica qui solo anticipate e che verranno trattate separatamente:

  • Rottamazione Quater: una delle misure più rilevanti riguarda la riapertura dei termini per la Rottamazione Quater. I contribuenti che erano decaduti da precedenti definizioni agevolate delle cartelle esattoriali avranno la possibilità di essere riammessi, beneficiando di condizioni agevolate per la regolarizzazione delle proprie posizioni debitorie.

  • Sanzioni per i non vaccinati: il decreto prevede la sospensione delle sanzioni amministrative per coloro che non hanno adempiuto all'obbligo vaccinale durante la pandemia da COVID-19. Questa misura ha suscitato dibattiti tra le forze politiche e gli esperti del settore sanitario.

  • Contratti a termine: prorogata fino al 31 dicembre 2025 la possibilità, per i datori di lavoro, di stipulare contratti a tempo determinato oltre i 12 mesi con causali semplificate. In assenza di specifiche nei contratti collettivi nazionali, le parti possono concordare esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva per giustificare la durata del contratto.
  • Obbligo di assicurazione contro calamita naturali: confermata la proroga al 31 marzo 2025 dell'obbligo, per le imprese, di stipulare polizze assicurative contro i rischi derivanti da calamita naturali. Questo obbligo riguarda le imprese con sede legale in Italia o con stabile organizzazione nel territorio nazionale. E' atteso il decreto attuativo per la piena operatività della misura

 

  • Sicurezza e ordine pubblico: il decreto estende l'uso del taser a tutti i comuni italiani, ampliando così l'adozione di questo strumento da parte delle forze dell'ordine per garantire una maggiore sicurezza pubblica.
  • Fondo di garanzia: prorogate le modalità operative del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
  • Terzo settore: differito al 1° gennaio 2026 il passaggio dal regime fuori campo IVA al regime di esenzione IVA per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate dagli enti del terzo settore nei confronti dei propri soci, associati o partecipanti.
  • RENTRI. , viene aumentato da 60 a 120 giorni il termine per l’iscrizione al RENTRI, previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera a), del D.M. 4 Aprile 2023, n. 
    59. In sostanza, il termine previsto per questi soggetti fissato al 13 febbraio 2025, in base al disposto del comma in esame, dovrà essere differito (con apposito decreto ministeriale) al 14 aprile 2025.
  • Camere di commercio: prorogata per altri due mandati la disciplina transitoria relativa alle giunte delle Camere di commercio che sono state interessate da processi di accorpamento tra Camere di commercio stesse. In particolare, la disposizione transitoria stabiliva che nelle Camere di commercio risultanti da fusioni tra Camere di commercio stesse, la composizione del consiglio e della giunta seguisse regole specifiche per un certo periodo di tempo, adattandosi progressivamente alla nuova struttura con l'obiettivo di evitare discontinuità nell’amministrazione e consentire una transizione più graduale. Il nuovo comma in esame proroga questa disciplina transitoria per altri due mandati per le Camere di commercio nate dall'accorpamento di circoscrizioni territoriali esistenti prima della riforma delle Camere di commercio, introdotta dalla legge 7 agosto 2015, numero 124 (art. 13, comma 1- bis).
  • AUTORIPARAZIONE: prorogata la disciplina transitoria che prevedeva che le imprese che, alla data di entrata in vigore della medesima legge, fossero iscritte nel Registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e fossero abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, avrebbero potuto proseguire le rispettive attività (per gli undici anni, termine ora divenuto di dodici anni e sei mesi) successivi alla medesima data (art. 13, comma 1-quater). 

 

 

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