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INPS: AGGIORNATI I TASSI DI INTERESSE E SANZIONI CIVILI A DECORRERE DAL 12 MARZO 2025

 L'INPS con circolare n. 56 dell' 11 marzo 2025, interviene sulla variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

La Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 6 marzo 2025 ha deciso di ridurre di 25 punti base il tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale, ossia il tasso mediante il quale orienta la politica monetaria.
Si tratta della sesta riduzione dopo quella dello scorso 31 gennaio 2025.

Dunque, a decorrere dal 12 marzo 2025 variano il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338 e quello per la determinazione delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili.

A partire dal 12 marzo 2025 dunque, entrano in vigore nuove aliquote per il tasso di interesse applicato alle rateazioni e per il differimento del versamento dei contributi previdenziali.

Il tasso di interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi è stato fissato all’8,65% annuo, a decorrere dalle richieste di rateazione presentate dal 12 marzo 2025.

Cosa cambia per i piani di rateazione già emessi?
I piani di ammortamento già in essere non subiscono alcuna modifica, poiché gli accordi di dilazione approvati in precedenza continueranno a essere regolati in base al tasso di interesse vigente al momento della loro emissione.

Anche il tasso di interesse per il differimento del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è stato aggiornato: a partire dal 12 marzo 2025, l’interesse applicabile ai contributi differiti è pari all’8,65% annuo.

Anche in questo caso, l’interesse di differimento si applica ai contributi e ai premi relativi al mese di gennaio 2025 e successivi.
Ciò significa che, per chi ottiene l’autorizzazione al differimento del pagamento, il tasso dell’8,65% è calcolato sugli importi non versati nei termini ordinari.

A partire dal 12 marzo 2025, la sanzione civile per il mancato o ritardato pagamento dei contributi è fissata all’8,15% annuo, valore calcolato sommando 5,5 punti percentuali al tasso di rifinanziamento principale della BCE (2,65%).

Se il versamento viene effettuato entro il termine di 120 giorni dalla scadenza, e prima di contestazioni da parte dell’ente impositore, la sanzione viene ridotta al 2,65% annuo.

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