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BENEFICI GASOLIO AUTOTRAZIONE: AL VIA LE DOMANDE PER IL RIMBORSO ACCISE DEL I TRIMESTRE 2025

Dal 1° al 30 aprile 2025 le imprese che operano nel settore del trasporto stradale merci e passeggeri potranno presentare la domanda per ottenere il rimborso dell’accisa sul gasolio commerciale consumato nel primo trimestre dell’anno. Lo comunica l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli attraverso una circolare diffusa il 28 marzo.

Il beneficio, previsto dall’articolo 24-ter del Decreto Legislativo 504/95, ammonta a 214,18 euro per ogni mille litri di gasolio commerciale. Oltre al gasolio tradizionale, sono inclusi anche i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o idrotrattamento, a condizione che vengano utilizzati in sostituzione del gasolio e nel rispetto delle normative vigenti.

Hanno diritto all’agevolazione le imprese che effettuano trasporto merci con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, sia in conto proprio che per conto terzi, incluse le aziende stabilite in altri Stati membri dell’Unione Europea. Rientrano inoltre le imprese ed enti pubblici che operano nel trasporto di persone in ambito statale, regionale, locale e comunitario, nonché gli esercenti di trasporti a fune in servizio pubblico. Restano esclusi dal rimborso i consumi relativi ai veicoli con motorizzazione Euro IV o inferiore, a quelli di massa inferiore a 7,5 tonnellate e ai mezzi di categoria M1, ossia i veicoli destinati al trasporto di non più di otto passeggeri oltre al conducente.

È possibile scegliere tra due modalità di rimborso: 

  • la compensazione del credito tramite modello F24, utilizzando il codice tributo 6740,
  • la richiesta di restituzione in denaro, per cui sarà necessario indicare correttamente l’Iban e il Bic, anche per conti correnti esteri.

Qui la pagina informativa dedicata dell'Agenzia delle Dogane

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