slider1
 

 
ATTIVITA’ DI COSTRUTTORE EDILE - ALLA CAMERA UNA NUOVA PROPOSTA DI LEGGE CHE NE DISCIPLINA L'ACCESSO

Presentata l'11 settembre 2024, nei giorni scorsi è stata assegnata alla Commissione Ambiente della Camera per l’avvio dell’esame. Si riprende parzialmente il contenuto della proposta precedente, naufragata nel 2011.

Il testo parte dal presupposto che, nei Paesi UE, come la Germania e la Francia, dove esiste un percorso formativo e professionale per diventare titolare di un’impresa edile, i problemi relativi al lavoro nei cantieri sono stati ridotti a numeri fisiologici, mentre in quei Paesi dove il percorso di accesso alla professione non esiste, come l’Italia, la Spagna, la Grecia, il Portogallo e il Regno Unito, la questione è ancora irrisolta.

La motivazione principale della presente proposta di legge (A.C. 2027) è, pertanto, quella di intervenire efficacemente al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nei cantieri, prevedendo una formazione preliminare obbligatoria per chi ambisce a lavorare nel settore edile.

Si ricorda che, nella XVI legislatura, con il contributo di importanti associazioni categoriali, si era pervenuti alla definizione di un testo unificato, nel quale si individuavano i percorsi formativi, si valorizzava il ruolo delle regioni e, soprattutto, si introduceva una norma di immediata attuazione finalizzata a ridurre, da subito, il rischio di infortuni nel comparto.

La presente proposta di legge, che riprende parzialmente il contenuto del citato testo unificato, si compone di diciassette articoli.

Nel disegno di legge si prevede che, per svolgere l’attività di costruttore edile, l'imprenditore deve rispettare una serie di adempimenti e possedere determinati requisiti

 Tra gli adempimenti, viene prevista la nomina di un responsabile tecnico, il quale deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

  • essere iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti ovvero al collegio dei periti industriali o dei geometri;
  • possedere una laurea in ingegneria o in architettura ovvero laurea con indirizzo economico, gestionale o giuridico o un diploma tecnico o professionale, seguito da un certificato di specializzazione tecnica superiore con indirizzo relativo al settore dell’edilizia e dalla frequenza di un corso di apprendimento della durata minima di 80 o 40 ore;
  • avere esperienza lavorativa come operaio qualificato per 48 mesi e aver frequentato un corso di 150 ore;
  • aver superato un corso di formazione professionale della durata minima di 250 ore.

La durata dell'esperienza e dei percorsi formativi può variare a seconda della complessità delle attività che l’imprenditore intende svolgere, ma il comune denominatore è che nessuno arrivi impreparato in cantiere e che tutti abbiano la preparazione adeguata alle lavorazioni da seguire.

Qui il testo integrale della proposta di legge

Cerca Notizie/Eventi

Selezionare Notizie o Eventi in base a cosa si vuole ricercare
Inserire una parola chiave da ricercare