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COMUNICAZIONE ENEA: VIENE RIBADITO CHE IL MANCATO RISPETTO DEI 90 GIORNI NON PREGIUDICA LA DETRAZIONE

Con Sentenza n. 70/4 del 6 febbraio 2025 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto ha chiarito che la mancata osservanza del termine di 90 giorni dalla conclusione dei lavori per trasmettere all’ENEA i dati relativi agli interventi di miglioramento energetico edilizio non fa venir meno la possibilità di usufruire della detrazione Irpef per le spese di risparmio e riqualificazione energetica sostenute. 

Secondo la corte la mancata osservanza del termine di 90 giorni dalla conclusione dei lavori per trasmettere all’ENEA i dati relativi agli interventi di miglioramento energetico edilizio non pregiudica il riconoscimento della detrazione IRPEF per le spese di risparmio e riqualificazione energetica sostenute. Infatti, tale agevolazione trova la sua unica ragione giustificativa nell’effettività dell’esborso.

Nella fattispecie la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, dando conto di diversi e contrastanti orientamenti giurisprudenziali in materia (C. Cass. 30 maggio 2024, n. 15178; C. Cass. 21 marzo 2024, n. 7657) ha accolto l’appello del contribuente. In relazione alla controversia l’Agenzia delle Entrate aveva contestato al contribuente la tardiva presentazione all’ENEA dell’attestato di certificazione energetica per l’installazione di un impianto termoidraulico. Il Collegio veneto ha sottolineato, invece, che questo adempimento ha finalità solo statistica (non coinvolge, quindi, la spettanza della detrazione al 55%) e che l’Ufficio si deve limitare a controllare che il costo detratto sia stato effettivamente sostenuto.

Qui il testo integrale della sentenza

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