slider1
 

 
COMUNICAZIONE ENEA: LA CASSAZIONE FA PRESSIONE SULL'AGENZIA DELLE ENTRATE PERCHE' MODIFICHI LA PROPRIA LINEA INTERPRETATIVA

Il messaggio che arriva dalla Cassazione, con le ordinanze 12422 e 12426 depositate il 10 maggio, è chiaro: omissioni e ritardi nell’invio della comunicazione Enea che è collegata all’ecobonus non devono essere considerati rilevanti per la possibile decadenza dallo sconto fiscale. L’indirizzo sempre confermato, in questi ultimi anni, dall’agenzia delle Entrate viene, così, messo pesantemente in discussione. Soprattutto perché le pronunce che vanno in questa direzione sono ormai quattro.

Dalla Cassazione quindi prende quota una linea ben precisa, essendo la quarta pronuncia in tal senso. Questa interpretazione è infatti partita dalla sentenza della Cassazione n. 7657/2024: qui si spiegava che la normativa non consente di considerare il termine di 90 giorni come perentorio, dal momento che la comunicazione Enea ha finalità «essenzialmente statistiche». L’ordinanza 8019/2025 ha confermato e rafforzato quell’orientamento. Sostenendo che «all’onere di trasmissione all’Enea dei dati relativi ai lavori eseguiti, non è espressamente ricollegata alcuna decadenza, che invece deve tassativamente evincersi quanto meno in via d’interpretazione sistematica della normativa primaria e secondaria».

Ora le ultime due ordinanze depositate nello stesso giorno (10 maggio) imboccano la stessa strada spingendosi pure oltre. Nella 12422 si parla, addirittura, di un omesso invio e non di un semplice ritardo. Dice la Cassazione: «La comunicazione all’Enea ha una specifica finalità, quella di consentire il monitoraggio del risparmio ottenuto a seguito degli interventi di riqualificazione energetica». Non c’è, su questi invii, alcuna verifica o controllo: «La comunicazione - prosegue l’ordinanza - è quindi prevista a fini essenzialmente statistici, ed appare perciò corretto ritenere non abbia la natura di un requisito per l’accesso alla detrazione». Quindi per la cassazione se il contribuente rispetta tutti gli altri paletti previsti dalla legge, ha diritto all’ecobonus anche in assenza della comunicazione. In questo specifico caso, infatti, l’agenzia delle Entrate aveva richiesto la documentazione giustificativa degli interventi di riqualificazione energetica. E il contribuente aveva presentato la documentazione in suo possesso in modo completo. Con la sola eccezione, ovviamente, della comunicazione Enea.

La ordinanza 12426 è analoga e conferma la linea della cassazione secondo cui "la comunicazione è quindi prevista a fini essenzialmente statistici, ed appare perciò corretto ritenere non abbia la natura di un requisito per l’accesso alla detrazione». Quindi, non comporta la decadenza dal bonus".

 

 

Cerca Notizie/Eventi

Selezionare Notizie o Eventi in base a cosa si vuole ricercare
Inserire una parola chiave da ricercare