LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI NEL 2025 - LE OPZIONI POSSIBILI

Per l'intervento di sostituzione degli infissi effettuati nel 2025 da parte di un privato sono possibili due tipologie di detrazione:
- il c.d. “recupero del patrimonio edilizio” di cui all'art. 16-bis, TUIR
- la c.d. “riqualificazione energetica” di cui all'art. 14, DL n. 63/2013.
La detrazione spettante per il 2025 è la medesima in entrambi i casi:
- 50% per gli interventi effettuati dal proprietario / titolare di un diritto reale di godimento sull'abitazione principale;
- 36% negli altri casi.
Sono invece diversi i limiti di spesa massima agevolabile:
- € 96.000 per il “recupero del patrimonio edilizio”,
- € 120.000 / 166.666,67 per la “riqualificazione energetica” a seconda che si applichi il 50% ovvero il 36% (la norma di riferimento fissa l'importo massimo della detrazione a € 60.000).
Occore, come sempre fare la comunicazione ENEA, che ha un valore diverso però a seconda che si tratti di recupero del patrimonio edilizio oppure che si tratti riqualificazione energetica.
- per beneficiare della detrazione per la “riqualificazione energetica” è necessario (a pena di decadenza) inviare all'ENEA la Comunicazione relativa agli interventi eseguiti, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. Fermo restando la possibilità di sanare l'omesso / tardivo invio della Comunicazione con la “remissione in bonis”, l'omesso invio della stessa comporta il venir meno del diritto alla detrazione;
- per la detrazione di cui all'art. 16-bis, TUIR, la sostituzione degli infissi esterni / serramenti con modifica del materiale o della tipologia di infisso rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria, per la quale, in linea generale, non è richiesto l'invio della Comunicazione all'ENEA. Tuttavia, se da tale intervento si consegue un risparmio energetico / miglioramento della trasmittanza termica, anche per tale intervento è richiesto l'invio della Comunicazione all'ENEA entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. In tal caso, però, il mancato / tardivo invio delle informazioni all'ENEA non comporta la perdita del diritto alla detrazione (vedi news precedenti)