ACCISE II TRIMESTRE 2025: AL VIA LE DOMANDE PER IL RIMBORSO

Dal 1° al 30 luglio 2025 le imprese che operano nel settore del trasporto stradale merci e passeggeri potranno presentare la domanda per ottenere il rimborso dell’accisa sul gasolio commerciale consumato nel secondo trimestre dell’anno (aprile-maggio-giugno 2025). Lo comunica l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli attraverso una circolare diffusa il 26 giugno scorso.
Il beneficio spetta alle imprese che trasportano merci con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, siano esse iscritte all’Albo conto terzi o munite di licenza conto proprio, comprese le corrispondenti imprese dell’Unione europea. Restano però esclusi i rifornimenti effettuati con veicoli Euro IV o inferiori.
Le novità derivano dall'aumento dell’accisa sul gasolio da 617,40 a 632,50 euro per mille litri entrato in vigore il 15 maggio, insieme con l’aliquota ridotta riconosciuta ai biocarburanti Hvo sostenibili.
Gli autotrasportatori possono comunque continuare a chiedere il rimborso della differenza rispetto all’aliquota agevolata di 403,22 euro, ma occorre fare attenzione al fatto che il calcolo della riduzione, proprio per l'aumento, è articolato in 3 fasi.
- per il periodo di consumo 1 aprile-14 maggio il credito riconoscibile è pari a 214,18 euro ogni mille litri (617,40 - 403.22);
- per i rifornimenti effettuati dal 15 maggio al 30 giugno sale a 229,18 (pari alla differenza tra 632.5 e 403.22) euro se si tratta di gasolio tradizionale o di Hvo non certificato (tenendo conto della maggiore accisa),
- per i rifornimenti effettuati dal 15 maggio al 30 giugno resta a 214.18 (pari alla differenza tra 617.4 e 403.22) euro se si tratta di Hvo conforme ai ciriteri di sostenibilità Red II in quanto beneficiano di un 'accisa ridotta a 617,4 euro per mille litri),
Il beneficio, previsto dall’articolo 24-ter del Decreto Legislativo 504/95, ammonta a 214,18 euro per ogni mille litri di gasolio commerciale. Oltre al gasolio tradizionale, sono inclusi anche i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o idrotrattamento, a condizione che vengano utilizzati in sostituzione del gasolio e nel rispetto delle normative vigenti.
Hanno diritto all’agevolazione le imprese che effettuano trasporto merci con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, sia in conto proprio che per conto terzi, incluse le aziende stabilite in altri Stati membri dell’Unione Europea. Rientrano inoltre le imprese ed enti pubblici che operano nel trasporto di persone in ambito statale, regionale, locale e comunitario, nonché gli esercenti di trasporti a fune in servizio pubblico. Restano esclusi dal rimborso i consumi relativi ai veicoli con motorizzazione Euro IV o inferiore, a quelli di massa inferiore a 7,5 tonnellate e ai mezzi di categoria M1, ossia i veicoli destinati al trasporto di non più di otto passeggeri oltre al conducente.
È possibile scegliere tra due modalità di rimborso:
- la compensazione del credito tramite modello F24, utilizzando il codice tributo 6740,
- la richiesta di restituzione in denaro, per cui sarà necessario indicare correttamente l’Iban e il Bic, anche per conti correnti esteri.
Qui il link alla pagina dedicata dell'agenzia delle dogane