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DIRETTIVA CASE GREEN: PUBBLICATA UFFICIALMENTE LA NUOVA DIRETTIVA SULL’EFFICIENZA ENERGETICA

La direttiva sull'efficientamento energetico (cd. Case green) è stata pubblicata nella GUUE del 08/05/2024. La Direttiva Epbd (Energy performance of building directive) ha lo scopo di ridurre progressivamente le emissioni di gas ad effetto serra e i consumi energetici nell’edilizia entro il 2030, per arrivare alla neutralità climatica nel 2050.
La nuova Direttiva abrogherà quella attualmente in vigore a decorrere dal 30/05/2026, ed entro tale data dovrà essere recepita con proprio provvedimento da ogni stato membro.

Di seguito i punti principali.

RISTRUTTURAZIONI E NUOVE COSTRUZIONI: in base alle nuove norme, gli Stati membri devono predisporre un piano nazionale di ristrutturazione degli edifici (art. 3) per garantire la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, trasformando gli edifici esistenti in edifici a emissioni zero.

In particolare, per gli edifici residenziali deve essere garantita una riduzione rispetto al 2020 dell’uso dell’energia primaria media almeno del 16% entro il 2030 e di almeno il 20-22% entro il 2035.
Per gli edifici non residenziali, gli Stati membri dovranno fissare dei requisiti minimi di prestazione energetica che devono essere rispettati da almeno il 16% degli edifici entro il 2030 e da almeno il 26% entro il 2033.
Successivamente gli Stati dovranno garantire un progressivo calo del consumo medio di energia primaria fino al 2050 in linea con la trasformazione del parco immobiliare residenziale in un parco immobiliare a emissioni zero (art. 9).
Gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a emissioni zero già dal 2030 (dal 2028 se di proprietà di enti pubblici) (art. 7).

È inoltre prevista l'installazione di impianti solari adeguati, laddove tecnicamente appropriato ed economicamente e funzionalmente fattibile, in modo graduale e a seconda delle dimensioni, sugli edifici pubblici e non residenziali esistenti e, entro il 2030, in tutti i nuovi edifici residenziali e in tutti i nuovi parcheggi coperti adiacenti agli edifici (art. 10).

ESCLUSIONI - Gli Stati membri possono adattare o escludere i requisiti richiesti dalle nuove disposizioni per:

  • edifici protetti per vincolo di area o per il particolare valore architettonico o storico nella misura in cui il rispetto di taluni requisiti implicherebbe un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto;
  • edifici adibiti al culto e allo svolgimento di attività religiose;
  • immobili destinati a scopi di difesa nazionale;
  • alcuni edifici temporanei e edifici agricoli non residenziali;
  • edifici residenziali che sono usati meno di quattro mesi all'anno;
  • fabbricati indipendenti con una superficie utile coperta totale inferiore a 50 metri quadrati (art. 5).

CALDAIE A GAS - La Direttiva prevede anche la predisposizione da parte degli Stati membri di piani dettagliati per l’eliminazione graduale dell’uso dei combustibili fossili nel settore del riscaldamento e del raffreddamento, con l’obiettivo finale di eliminare completamente le caldaie alimentate da tali combustibili entro il 2040.

Dal 01/01/2025 non possono più essere previste sovvenzioni per l'installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, con le eccezioni previste all'art. 17, par. 15.

PASSAPORTO DI RISTRUTTURAZIONE - L’ art. 12 della nuova direttiva prevede che gli Stati membri introducano un sistema di passaporti di ristrutturazione entro 29/05/2026. Tale sistema sarà utilizzato su base volontaria (a meno che lo Stato membro non decida di renderlo obbligatorio) dai proprietari degli edifici e unità immobiliari e costituisce, secondo le definizioni della Direttiva (art. 2), una tabella di marcia su misura per la ristrutturazione profonda di un determinato edificio, in un numero massimo di fasi che ne miglioreranno sensibilmente la prestazione energetica.
Il passaporto verrà rilasciato in formato digitale da un esperto qualificato o certificato a seguito di una visita sul posto e deve comprendere (all. VIII) una serie di informazioni, tra le quali:

  • attuale prestazione energetica dell’edificio;
  • rappresentazioni grafiche della tabella di marcia e delle sue fasi;
  • dati sull’eliminazione graduale dei combustibili fossili utilizzati negli edifici per il riscaldamento e il raffrescamento;
  • potenziale collegamento a un sistema efficiente di teleriscaldamento e teleraffrescamento;
  • quota di produzione individuale o collettiva e di autoconsumo di energia rinnovabile stimata da conseguire a seguito della ristrutturazione;
  • opzioni disponibili per migliorare la circolarità dei prodotti da costruzione e ridurre le loro emissioni, nonché i benefici in termini di salute e comfort, qualità degli ambienti interni e miglioramento della capacità di adattamento dell’edificio ai cambiamenti climatici.

Il passaporto di ristrutturazione terrà conto, per quanto possibile, delle informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica.

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