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SFALCI E POTATURE DA MANUTENZIONE DEL VERDE - PER LA COMMISSIONE EUROPEA SONO RIFIUTI

Con lettera del 20 febbraio 2024, Prot. 0031612, il Dipartimento sviluppo sostenibile del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha richiesto ai servizi della Commissione di fornire indicazioni sulla gestione dei residui della manutenzione del verde pubblico e privato.

Nello specifico viene chiesto se, in base alla disciplina europea residui derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato:

  1. possono essere esclusi dalla disciplina dei rifiuti e in quali condizioni;
  2. possono essere qualificati come sottoprodotto, considerando l’attività di manutenzione come parte integrante di un processo di prodizione;
  3. possono essere qualificati come sottoprodotto se destinati alla produzione di compost o biogas.

Nella risposta del 26 aprile 2024, fornita al Ministero dell'ambiente, la Direzione Generale ambiente della Commissione europea ha ribadito che i residui della manutenzione del verde pubblico e privato sono rifiuti e non possono essere "sottoprodotti".

La risposta della Commissione, precisando peraltro che l'unica interpretazione ufficiale del diritto Ue deve arrivare dalla Corte di giustizia europea, fornisce al Ministero dell'ambiente italiano chiarimenti su una problematica spesso dibattuta, quella della gestione dei cosiddetti "sfalci e potature" derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato.

La Commissione ricorda come la direttiva 2008/98/CE  sui rifiuti, dopo avere chiarito all'articolo 3 che è rifiuto "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi", all'articolo 2 fornisce un elenco di "rifiuti" e di "materiali" esclusi dal suo campo di applicazione e che quindi non sono rifiuti. Tra questi non ci sono i residui della manutenzione del verde pubblico e privato.

Quanto alla possibile classificazione dei residui della manutenzione del verde come "sottoprodotti", la Commissione sottolinea i requisiti per godere del regime di favore da rispettare obbligatoriamente, tra i quali c'è la necessità che la sostanza o l'oggetto sia "prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione". 

L'attività di manutenzione del verde, conclude la Commissione, non può essere considerata un "processo di produzione" in quanto il suo obiettivo non è la fabbricazione di un prodotto. Pertanto "i residui dalla manutenzione del verde non possono essere considerati come “sottoprodotti”  ... siano essi destinati o meno alla produzione di compost o biogas".

Continua pertanto il braccio di ferro con l’Europa su questo argomento.

L'Italia infatti, per adeguarsi alle contestazioni mosse dalla UE e al fine di evitare pesanti sanzioni da parte della Corte di Giustizia Europea, ha più volte modificato l’articolo 185, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 152/2006. Dall'articolo emerge che la gestione degli sfalci e potature di giardini pubblici non sono stati esclusi nel campo di applicazione della parte IV e pertanto sono rientrati di nuovo nel novero dei rifiuti urbani. Permane quindi l’esclusione dalla normativa sui rifiuti la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa con metodi che non danneggiano la salute umana.

 

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