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TASSI BCE - DALL’INAIL ADEGUAMENTO DEI TASSI DI DILAZIONE E DI DIFFERIMENTO

L'INAIL, a seguito della nuova decisione della Banca centrale europea (BCE) del 6 giugno scorso, con Circolare n. 13 dell’ 11 giugno 2024 ha comunicato la nuova misura dei tassi di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione, alle rateazioni dei debiti per premi assicurativi nonché alla misura delle sanzioni civili, a decorrere dal 12 giugno 2024.

Come si ricorderà, la Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 6 giugno 2024, ha abbassato di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanzimento principali dell'Eurosistema, che, a decorrere dal 12 giugno 2024, è pari al 4,25%. 

La variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all'art. 116, comma 8, lettera a) e lettera b), secondo periodo, e comma 10, della L. n. 388/2000.

In particolare, con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 12 giugno 2024, l'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al 9,75%. 

Sempre a decorrere dal 12 giugno 2024, l'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 10,25% annuo. 

Per quanto concerne, infine, la riduzione delle sanzioni in caso di procedure concorsuali, tenuto conto che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema è superiore al tasso degli interessi legali attualmente in vigore pari al 2,50%, a decorrere dal 12 giugno 2024, ai fini della riduzione della sanzione civile in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso del 4,25% (misura del tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema), mentre in caso di evasione si applica il tasso del 6,25% (misura del tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema maggiorato di 2 punti).

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