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NCC: INCOSTITUZIONALE IL DIVIETO DI RILASCIARE NUOVE AUTORIZZAZIONI

Il blocco delle autorizzazioni per l'attività di noleggio con conducente (NCC) fino alla piena operatività del registro informatico è costituzionalmente illegittimo. 

Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 137 depositata il 19 luglio 2024 dichiarando incostituzionale l’articolo 10-bis, comma 6, del decreto legge n. 135 del 2018, convertito nella legge n. 12/2019, che ha limitato per oltre 5 anni l’entrata di nuovi operatori nel settore NCC, bloccando di fatto l’ampliamento dell’offerta di questo servizio. 

Il divieto di rilasciare nuove autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente (NCC) sino alla piena operatività del registro informatico nazionale delle imprese titolari di licenza taxi e di autorizzazione NCC ha consentito, per oltre cinque anni, «all’autorità amministrativa di alzare una barriera all’ingresso dei nuovi operatori», compromettendo gravemente «la possibilità di incrementare la già carente offerta degli autoservizi pubblici non di linea.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non a caso, con un comunicato del 2 luglio 2024, ha reso noto di aver firmato il decreto n. 203 del 2 luglio 2024, con il quale vengono definite:

  • le modalità di attivazione del registro informatico pubblico nazionale istituito presso il Centro Elaborazione Dati del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 3, del decreto- legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, 
  • le specifiche tecniche, nonché 
  • le relative modalità di accesso e di registrazione al medesimo registro da parte dei titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante a motore e dei titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante a motore, stabilendone la piena operatività a 180 giorni dalla sua pubblicazione.

Tuttavia, ciò non ha influenzato il giudizio della Corte Costituzionale, visto che le questioni sollevate si sono concentrate sulla ”struttura” della legge, a prescindere dalle evenienze «di fatto» e dalle «circostanze contingenti» attinenti alla sua concreta applicazione.

E ciò in quanto è proprio la configurazione della disposizione censurata che ha consentito all’autorità amministrativa di bloccare l’ingresso dei nuovi operatori nel mercato del NCC semplicemente rinviando, «con il succedersi dei decreti (ovvero con la loro emanazione e la loro successiva sospensione), la piena operatività del registro informatico», come del resto ha dimostrato la concreta vicenda storica.

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