slider1
 

 
PIANO TRANSIZIONE 5.0: DAL MINISTERO UNA SERIE DI APPROFONDIMENTI

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024, il decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, recante “Attuazione dell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante le modalità attuative del Piano Transizione 5.0”.

 Il presente decreto - pubblicato dopo una lunga attesa che ha condizionato gli investimenti delle imprese - reca le modalità attuative della disciplina di cui all’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che istituisce il Piano Transizione 5.0 riconoscendo un credito d’imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

Il Piano Transizione 5.0 mette a disposizione delle imprese, nel biennio 2024-2025, 12,7 miliardi di euro e punta a ottenere un risparmio energetico di 0,4 milioni di tep tra il periodo 2024-2026 attraverso l’adozione nei processi produttivi, di modelli energetici efficienti, sostenibili e basati su energie rinnovabili.

Nel dettaglio è previsto un credito d’imposta, per le spese sostenute tra il 1º gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025, destinato alle imprese che investono in attività digitali, autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e formazione del personale.

Il beneficio è legato alla riduzione di almeno il 3% del consumo di energia finale o ad almeno il 5% di risparmio energetico nei processi, grazie agli investimenti in attività digitali. Più è alto il miglioramento in efficienza energetica, più alto sarà il credito d'imposta. 

Possono accedere al beneficio tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.

Sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno o più beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge finanziaria 2017), alle condizioni di cui all’articolo 6, tramite i quali è conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento (art. 4).

Non sono ammissibili i progetti specificati all’articolo 5 del decreto.

Il credito d’imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione.

La riduzione dei consumi energetici di cui all’articolo 9 è attestata con apposite certificazioni tecniche, rilasciate da uno o più valutatori indipendenti nella forma di perizie asseverate che rispetto all’ammissibilità del progetto di innovazione e al completamento degli investimenti attestino:

  1. ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui all’articolo 6;
  2. ex post l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante (art. 15, comma 1).

Sono abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche:

  1. gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
  2. le Energy Service Company (Società di servizi energetici - ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
  3. gli ingegneri iscritti nella seziona A dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi (art. 15, comma 6).

L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione contabile rilasciata dai soggetti incaricati della revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010, dotati di idonee coperture assicurative.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata  da  un revisore legale dei conti o da una società di revisione  legale  dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui  all'art.  8 del D.Lgs. n. 39/2010 (art. 17).

Per consultare il testo del decreto 24 luglio 2024, cliccare QUI

Per maggiori informazioni dalla pagina dedicata del sito del Ministero delle imprese e del made in Italy, cliccare QUI. 

Per maggiori informazioni dal sito Italiadomani, cliccare QUI

Per consultare le informazioni dal GSE, cliccare QUI.

 

 

 

 

Cerca Notizie/Eventi

Selezionare Notizie o Eventi in base a cosa si vuole ricercare
Inserire una parola chiave da ricercare