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ECOBONUS, NUOVA DECISIONE DELLA CASSAZIONE SULLA COMUNICAZIONE ENEA - L'OMESSO O TARDIVO INVIO NON FA PERDERE LA DETRAZIONE

La nuova decisione della Corte di Cassazione conferma l'orientamento di marzo stabilendo che la mancata o tardiva comunicazione all'ENEA non fa decadere la fruizione della detrazione legata all'Ecobonus. Cambio di orientamento quindi rispetto all'ordinanza 15178 di Maggio.

I contribuenti che intendono usufruire di agevolazioni fiscali per interventi svolti sugli immobili devono trasmettere una comunicazione all’ENEA, in cui sono tenuti ad indicare tutti i dati riguardanti le operazioni che hanno apportato un miglioramento dell’efficienza energetica e risparmio energetico. Questo adempimento, regolato dalla legge 296/2006 e dal D.P.R. 917/86, consente all’Enea di monitorare e verificare gli interventi effettuati.

Sulla necessità di inviare questa comunicazione è intervenuta nel tempo più volte la Corte di Cassazione, mantenendo un orientamento discordante e contradditorio. Di recente con una nuova ordinanza viene nuovamente confermato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la mancata/tardiva comunicazione ENEA non fa decadere la fruizione della detrazione legata all'Ecobonus.

I PROVVEDIMENTI DELLA CASSAZIONE

La comunicazione Enea costituisce un requisito sostanziale per fruire degli interventi agevolati con l'ecobonus. Pur essendo un adempimento richiesto, non determina, qualora non effettuata, la perdita del beneficio fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che comportano un risparmio energetico e/o l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia agevolati con il bonus ristrutturazioni. 

La sentenza 7657 del 21 marzo 2024 della Corte di Cassazione stabilisce che "non può desumersi una comminatoria di decadenza dal bonus edilizio, per il mancato rispetto del termine di novanta giorni dalla fine dei lavori previsto dalla norma per l’inoltro della comunicazione all’ENEA.” La stessa ha poi aggiunto che “mentre il controllo dell’amministrazione finanziaria, ai fini del riconoscimento della spettanza della detrazione, deve riguardare la dimostrazione da parte del contribuente che le spese detratte siano state effettivamente sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio energetico, la comunicazione all’Enea ha finalità essenzialmente statistiche, cioè di monitoraggio e di valutazione di detto risparmio energetico”. 

Questa decisione ha rappresentato una prima svolta sconfessando un precedente orientamento (sentenza n. 34151/2022 sempre della Corte di Cassazione) che stabiliva un principio diametralmente opposto. Secondo la Cassazione del 2022 infatti “l’omessa comunicazione preventiva all’Enea entro un termine specifico costituisce causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica”.  La sentenza 7657 ha sancito che si trattava di una posizione troppo restrittiva considerando che tali ‘imprecisioni formali’ non hanno un riflesso sulla vera sostanza degli interventi energetici posti in essere.

Tuttavia, a distanza di pochi mesi, dopo la sentenza di Marzo 2024, è seguita l’ordinanza 15178/2024 con cui è stata riconosciuta invece l’essenzialità dell’invio all’Enea ai fini della legittimità della detrazione.

Secondo infatti l’ordinanza 15178/2024, depositata il 30 maggio 2024, l’adempimento può ritenersi “obbligatorio” in virtù di “un ragionevole bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica privata, la tutela dell’ambiente e la tutela delle entrate fiscali dello Stato“, principio espresso dalla Corte di Cassazione nella già citata ordinanza 34151/2022.

Tutto finito? no, perchè a Luglio arriva una nuova decisione, che stavolta si allinea alla sentenza 7657 richiamandone lo stesso principio. Si tratta dell’ordinanza ordinanza n. 19309 del 12 luglio 2024 sempre della Corte di Cassazione che stabilisce che: "in tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l’inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l’inoltro della comunicazione all’ENEA, ai sensi dell’art. 4 del D.M. del 19/02/2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione, decadenza che, in assenza di un’espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da un’interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria, in considerazione delle finalità statistiche per le quali l’adempimento è prescritto”.

Viene ribadito pertanto che, anche se inviata in ritardo, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione fiscale, in assenza di un’espressa previsione normativa che lo sancisca. Nessuna normativa prevede, espressamente, tale decadenza e la comunicazione all’ENEA ha solo finalità statistiche e di monitoraggio, non costituendo un requisito indispensabile per il riconoscimento del beneficio fiscale.

Il caso esaminato che ha portato all’ultima citata ordinanza ha visto la Suprema Corte occuparsi di un contenzioso tributario avente ad oggetto una cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate, con il contribuente che aveva impugnato la cartella, sostenendo che la tardiva comunicazione non avrebbe dovuto comportare la decadenza dal beneficio fiscale.

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto le sue doglianze, ma la decisione era stata successivamente ribaltata dalla Commissione Tributaria Regionale. A quel punto il contribuente si è rivolto alla Cassazione, che ha accolto il suo ricorso.

 

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