NUOVE SCADENZE PER LA “ROTTAMAZIONE QUATER”
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Il Senato ha approvato il disegno di Legge di conversione del cosiddetto "collegato al bilancio" che ora passa alla Camera per l’approvazione definitiva. Si ritiene, considerati i tempi ristretti, che il testo licenziato al Senato possa considerarsi definitivo.
Tra le misure approvate in sede di conversione, anticipiamo la più importante, contenuta nel nuovo articolo 4-bis inerente la proroga del termine di versamento della prima e della seconda rata di quanto dovuto a seguito della trasmissione della domanda di adesione alla c.d. “Rottamazione – Quater”.
Rottamazione – Quater
Per i soggetti che hanno trasmesso entro il 30.06.2023 la dichiarazione di adesione alla c.d. “rottamazione-quater”, i versamenti con scadenza il 31.10.2023 e il 30.11.2023 (prime due rate) saranno considerati tempestivi se effettuati entro il 18.12.2023.
In fase di presentazione della domanda di adesione, i contribuenti hanno potuto scegliere di versare le somme dovute, alternativamente:
- in un’unica soluzione, entro il 31.10.2023;
- in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime 2, con scadenza il 31.10 e il 30.11.2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, dovranno essere pagate il 28.02, il 31.05, il 31.07 e il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2024 (il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1.11.2023).
Per effetto dell’emendamento approvato, deriva che:
- nel caso di mancato versamento delle prime due rate con scadenza il 31.10 e il 30.11.2023 (con tolleranza di 5 giorni), i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione-quater avranno la possibilità di effettuare il pagamento di entrambe le rate (10% per la prima rata e 10% per la seconda rata, per un totale del 20% delle somme complessivamente dovute) entro il 18.12.2023;
- nell’ipotesi di mancato pagamento (o di pagamento effettuato oltre il termine ultimo o in misura inferiore rispetto all’importo previsto) i benefici della definizione agevolata verranno meno e quanto già corrisposto sarà considerato versato a titolo di acconto sul debito residuo.
Il termine di versamento dell’unica/prima rata, originariamente fissato al 31.7.2023, era stato prorogato al 31.10.2023 dal c.d. “Decreto Omnibus” (D.L. n. 51/2023).
Il nuovo calendario delle scadenze previste per i versamenti di quanto dovuto riferiti alla “Rottamazione – Quater” diventa quindi il seguente :
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Termine originario
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Proroga D.L. n. 51/2023
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Proroga D.L. n. 145/2023
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Versamento unica soluzione / prima rata (10%)
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entro 31.7.2023
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entro 31.10.2023
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entro 18.12.2023
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Versamento seconda rata (10%)
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entro 30.11.2023
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entro 18.12.2023
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Versamento rate successive (di pari importo)
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entro 28.2 – 31.5 – 31.7 e 30.11 di ogni anno a decorre dal 2024
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