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AUTOVELOX: DA META' GIUGNO LE NUOVE REGOLE SULLE MULTE STRADALI

Di concerto con la Conferenza Stato – Città, il MIT (Ministero Infrastrutture e Trasporti) ha riscritto le regole che interessano le postazioni fisse, mobili e a bordo di veicoli in movimento. Si prevedono distanze minime anche per i tratti stradali su cui sono collocati i dispositivi oltre che distanze minime tra gli stessi autovelox.

Gli autovelox potranno essere collocati in aree: ad elevato livello di incidentalità, documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata sulla base delle condizioni strutturali; dove il limite di velocità sia inferiore di 20 km/h rispetto a quello massimo generalizzato, salvo specifiche e motivate deroghe.

In pratica, i misuratori elettronici per il rilevamento a distanza della velocità rispetto ai limiti stradali potranno essere installati:

  • solo se il Comune documenta l’impossibilità di ricorrere, in quello specifico tratto di strada, ad agenti che fermino sul posto i mezzi per constatare in tempo reale la violazione;
  • nelle strade extraurbane dove il limite è 110 km/h non si potranno usare autovelox  sotto i 90 km/h, mentre sulle strade provinciali dove il limite è 90 km/h non si potrà scendere sotto i 70 km/h.
  • in città sono vietati i rilevatori elettronici per limiti stradali inferiori a 50 km/h (ad esempio, non si possono più usare presso scuole e ospedali).

NB. Tutti gli autovelox che non rispondono a queste regole vanno rimossi ed anche le postazioni con dispositivi mobili dovranno essere autorizzate dai Prefetti di ogni capoluogo di Provincia.

Sulle strade extraurbane (110 km/h) potrà essere utilizzato solo se il limite è fissato ad almeno 90 km/h (ma non per limiti inferiori); inoltre, dovrà intercorrere una distanza di almeno un chilometro tra il segnale che impone il limite di velocità e il dispositivo.

In città non sarà possibile imporre sanzioni per limiti inferiori a 50 km/h con le modalità previste dal decreto ma servirà la contestazione immediata.

Il decreto limita anche l’utilizzo dei dispositivi di rilevamento della velocità collocati di veicoli in movimento: possono essere utilizzati (senza contestazione immediata dell’infrazione) solo quando non è possibile collocare postazioni fisse o mobili, che comunque devono essere ben visibili per il cittadino.

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