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PATENTE A CREDITI: IN ATTESA DEI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI IL CONSIGLIO DI STATO ESPRIME I PROPRI DUBBI

A fine luglio il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali ha messo a punto la bozza di regolamento a che normerà il funzionamento della patente a crediti.

Nei giorni scorsi il Consiglio di Stato ha espresso il suo parere, invitando a considerare alcuni punti, come l’obbligo di sospensione in caso di morte per colpa grave del datore di lavoro e il termine entro cui le nuove regole devono diventare operative in cantiere.

Un primo rilievo riguarda l'aspetto relativo al fatto che nella bozza di decreto ministeriale si prevede la sospensione obbligatoria della patente a crediti in caso di infortuni da cui derivi la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, o ad altri suoi stretti collaboratori specificamente indicati, almeno a titolo di colpa grave. Se manca la colpa grave, la sospensione della patente a crediti non è obbligatoria. 

Secondo il CdS, però, nel Paese si registra un elevato livello di violazioni delle norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori e un numero del tutto inaccettabile di vittime. Per questo motivo, il CdS, con il parere 1154/2024, ha raccomandato che la normativa sia strutturata in modo tale da consentire le valutazioni discrezionali agli Ispettorati del lavoro. 

Gli Ispettorati del lavoro sono infatti gli enti preposti al rilascio o alla sospensione della patente a crediti e secondo il CdS, tali enti dovrebbero decidere la sospensione della patente a crediti in tutti i casi di rischio, anche se l’infortunio mortale non è dipeso da una colpa grave del datore di lavoro.

Un altro aspetto su cui si sono effettuati rilievi riguarda l'entrata in vigore del provvedimento. Il CdS si è soffermato anche sull’entrata in vigore delle norme sulla patente a crediti in edilizia, prevista per il 1° ottobre 2024. I giudici pensano che l’entrata in vigore delle leggi e dei regolamenti è subordinata al decorso di un termine di 15 giorni decorrente dalla pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto, e il periodo di tempo decorrente dalla pubblicazione di un atto normativo al fine della relativa obbligatorietà è funzionale a consentirne la conoscenza da parte di tutti i destinatari.

Decorso detto termine, tale conoscenza è presunta. La previsione di una data fissa per l’entrata in vigore di un provvedimento rende del tutto incerta la durata del termine in questione, che potrebbe essere già decorso alla data della pubblicazione. Per questo l’entrata in vigore deve dipendere dalla pubblicazione del regolamento in Gazzetta Ufficiale. Secondo i giudici, si può quindi mantenere la data del 1° ottobre 2024 solo a condizione che il provvedimento sia pubblicato entro il 30 settembre 2024

E' evidente che quest'ultimo aspetto riguarda un aspetto "formale", mentre permangono tutte le criticità già sollevate in occasioni dei nostri incontri e delle nostre pubblicazioni. Di questo e di altro si parlerà nel prossimo incontro di Mercoledì 11 e nei successivi in attesa di calendarizzazione.

In allegato il parere integrale

Consiglio di stato - Parere 01090/2024

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