AUTODEMOLITORI: ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DELLA SORVEGLIANZA RADIOMETRICA

Le imprese che effettuano attività di demolizione delle auto non sono obbligate a dotarsi di macchinari per verificare la presenza di materiale radioattivo nei rottami che trattano (cosiddetta "sorveglianza radiometrica").
Lo ha chiarito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con la risposta ad istanza di interpello 8 ottobre 2024, n. 182906 ad una Associazione di categoria in merito all’applicabilità dell’art. 72 del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 1.
Il richiamato articolo 72 del D.Lgs. n. 101/2020, al comma 1, individua i soggetti obbligati ad effettuare la sorveglianza radiometrica sui rottami o altri materiali metallici di risulta “al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti e per evitare la contaminazione dell'ambiente”.
La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali.
La legge non prevede espressamente l'obbligo per gli impianti che demoliscono le auto di effettuare il controllo della presenza di sostanze radioattive nei rottami che ricevono.
Del resto, afferma il Ministero, la particolare tipologia di rifiuti ferrosi che arrivano in questi impianti di autodemolizione, porta ad escludere la presenza intenzionale di materiali radioattivi alla luce della provenienza dei rifiuti stessi, pur ammettendone la potenziale presenza nel caso in cui l’autodemolizione operi su automezzi già impiegati in ambito militare.
Tuttavia, prosegue il Ministero dell'ambiente, in molti casi gli impianti di demolizione che effettuano la messa in sicurezza dei veicoli (smontandoli e separando le varie parti come stabilisce la legge) ricevono anche altre tipologie di rifiuti, come componenti e altri rottami, sulle quali vengono svolte altre operazioni di recupero.
Alla luce di questa considerazione il Ministero ritiene che sarà compito dell'Autorità che rilascia l'autorizzazione all'impianto decidere, caso per caso, sulla base delle diverse tipologie di rifiuti che vengono sottoposte a trattamento nonché sulla base dello specifico trattamento effettuato nell’impianto, della provenienza dei rifiuti e della loro destinazione, se l'impresa dovrà dotarsi del macchinario per controllare la presenza di radiazioni nei rifiuti.
QUI POTETE SCARICARE LA RISPOSTA INTEGRALE ALL'INTERPELLO