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BONUS CALDAIE: L'ESCLUSIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI A COMBUSTIBILI FOSSILI

Con la legge di Bilancio 2025 entrano in vigore nuove regole sugli incentivi per la sostituzione delle caldaie. Le modifiche riguardano in particolare gli interventi incentivabili tramite Ecobonus e Bonus Casa, con importanti novità per chi intende sostituire impianti di climatizzazione invernale alimentati a combustibili fossili.

Il comma 55 dell'art. 1 della legge, in linea con la Direttiva Green (Direttiva UE 2024/1275), dispone l’esclusione dagli incentivi delle spese per la   sostituzione di generatori di calore con caldaie uniche a combustibili fossili. Ma quali sono?

La normativa italiana recepisce le disposizioni dell’art. 17, paragrafo 15, della Direttiva Green. La Commissione Europea, con la Comunicazione C/2024/6206, ha chiarito che:

"il divieto di incentivi riguarda l'installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, ovverosia l'acquisto, l'assemblaggio e la messa in funzione di una caldaia che:

  1. brucia combustibili fossili, ossia fonti energetiche non rinnovabili a base di carbonio, quali combustibili solidi, gas naturale e petrolio, e
  2. è una caldaia unica, ossia non combinata con un altro generatore di calore che utilizza energia da fonti rinnovabili e che produce una quota considerevole dell'energia totale in uscita dal sistema combinato. "

In base a queste definizioni pertanto devono ritenersi escluse dalle detrazioni le caldaie che:

  • sono alimentate a combustibili fossili, ovvero non utilizzano vettori energetici rinnovabili come le biomasse.
  • non sono parte di una centrale termica che prevede anche generatori che sfruttano energia rinnovabile o prelevano energia entalpica dall’ambiente. Uniche significa proprio che la centrale termica è esclusivamente costituita dalla caldaia a combustibili fossili.

Va evidenziato in ogni caso, a scanso di equivoci, che non è prevista l’impossibilità di vendere o acquistare le caldaie a combustibili fossili, ma solo che non sono più previsti incentivi o detrazioni.

La Commissione Europea ha quindi anche specificato, nella stessa comunicazione, che gli incentivi finanziari spetteranno soltanto agli impianti di riscaldamento ibridi con una quota considerevole di energie rinnovabili, e soltanto in misura proporzionale all'uso di energie rinnovabili in tali impianti. Nella stessa comunicazione si evidenzia che devono essere gli stessi stati membri a definire "cosa si intenda per quota di energie rinnovabili «considerevole» negli impianti di riscaldamento ibridi".

Si attendono chiarimenti.

In allegato la comunicazione europea C/2024/6206

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