TASSI BCE - DA INPS E INAIL I NUOVI TASSI DI DILAZIONE E DELLE SANZIONI CIVILI DOPO L'ABBASSAMENTO DEL 5 FEBBRAIO

L’INPS e l'INAIL rispettivamente, con la circolare n. 34 del 4 febbraio 2025, e con la circolare n. 7 del 4 febbraio 2025, hanno provveduto ad adeguare i contributi e i premi di rispettiva competenza all’ulteriore abbassamento del tasso BCE, che dal 5 febbraio 2025 risulta fissato al 2,90%.
- L'adeguamento dell'INPS
Dal 5 febbraio 2025, l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso dell’8,90% annuo (tasso del 2,90%).
L'INPS precisa che i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.
Allo stesso modo, sempre dalla medesima data, l'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 8,90% annuo applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di febbraio 2025.
Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a) del comma 8 dell’articolo 116 della legge n. 388/2000, la sanzione civile è pari all’8,40% in ragione d’anno (tasso del 2,90% maggiorato di 5,5 punti).
L'INPS ricorda che, al fine di favorire l'adempimento, a decorrere dal 1° settembre 2024, è stata introdotta una nuova fattispecie di ravvedimento operoso (art. 30, comma 1, lett. a), D.L. n. 19/2024, convertito dalla L. n. 56/2024): se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione è calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del 2,90% in ragione d'anno.
Nelle ipotesi di evasione (art. 116, comma 8, lett. b), L. n.388/2000) la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, è pari al 30% nel limite del 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
- L'adeguamento dell'INAIL
In linea con quanto già previsto dall'INPS, anche l'INAIL con la circolare n. 7 del 4 febbraio 2025, ha puntualizzato che, a decorrere dal 5 febbraio 2025, sono variati il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori. Pertanto, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 5
febbraio 2025 sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 8,90%.
Nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell’istanza.