INAIL: ADEGUAMENTO DEL TASSO DI INTERESSE DI RATEAZIONE E DELLA MISURA DELLE SANZIONI CIVILI DOPO IL RECENTE TAGLIO DEI TASSI DELLA BCE

L'INAIL, a seguito della nuova decisione della Banca centrale europea (BCE) del 17 aprile scorso, con Circolare n. 27 del 22 aprile 2025 ha comunicato la nuova misura dei tassi di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione, alle rateazioni dei debiti per premi assicurativi nonché alla misura delle sanzioni civili, a decorrere dal 23 giugno 2025.
I nuovi tassi di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori sono:
- 8,40% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;
- 7,90% misura delle sanzioni civili.
Il pagamento in forma rateale dei debiti per premi assicurativi e accessori comporta l’applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, vigente alla data di presentazione dell’istanza, maggiorato di 6 punti, pertanto i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 23 aprile 2025 sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 8,40%.
Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.