Il 24 ottobre la Commissione ambiente del Parlamento europeo ha approvato il testo del nuovo Regolamento sui gas fluorurati a effetto serra che sostituirà il vigente Regolamento (UE) n. 517/2014.
Solo dopo il passaggio in Plenaria del Parlamento europeo e l'ultimo voto in Consiglio dell’Unione europea, il testo approvato verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione ed entrerà in vigore nei successivi venti giorni.
Di seguito illustriamo alcuni principali elementi presenti nel testo approvato:
- Nuove misure di contenimento
Vengono introdotti nuovi obblighi di controllo periodico delle perdite anche per le unità di refrigerazione di veicoli leggeri refrigerati, furgoni refrigerati, container intermodali e vagoni ferroviari, nonché su apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore di camion, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, miniere e costruzioni, treni, metropolitane, tram e aerei.
Sono previsti nuovi obblighi di controllo periodico per gli operatori sia per i fabbricanti delle apparecchiature con una deroga per le apparecchiature ermeticamente sigillate installate in edifici residenziali e contenenti meno di 3 kg di F-gas.
Mantenimento dei Registri esistenti ed estensione dell’obbligo di tenuta di Registri per le imprese che producono, immettono in commercio, forniscono o ricevono F-gas esenti dall’assegnazione di una quota per l’immissione in commercio.
- Regime di responsabilità estesa del produttore
Gli Stati membri dovranno garantire che, entro il 31 dicembre 2027, gli obblighi di finanziamento di cui agli articoli 12 e 13 della direttiva 2012/19/UE per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) includano anche finanziamento del recupero, del riciclo, della rigenerazione o della distruzione degli F-gas provenienti dalle apparecchiature che contengono tali gas e che sono state immesse in commercio dopo l’entrata in vigore del Regolamento.
- Sistema di certificazione e formazione
Sono stati estesi gli obblighi di:
- Certificazione delle persone fisiche che svolgono interventi di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento di unità di refrigerazione di veicoli leggeri refrigerati, furgoni refrigerati, container intermodali e vagoni ferroviari. Analogamente, l’obbligo di certificazione è stato esteso anche alle imprese che svolgono gli interventi di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione e smantellamento di tali apparecchiature;
- Attestato alle persone fisiche che svolgono le attività di assistenza, riparazione e manutenzione dei sistemi di condizionamento d’aria dei veicoli a motore della Direttiva 2006/40/CE oltre che per il recupero di F-gas da tali apparecchiature;
- Attestato delle persone fisiche che svolgono le attività di assistenza, riparazione e manutenzione, controllo delle perdite e recupero di F-gas dai circuiti frigoriferi dei sistemi di condizionamento d'aria e pompe di calore di camion, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, miniere e costruzioni, treni, metropolitane, tram e aerei.
I nuovi certificati e attestati verranno rilasciati alle persone fisiche e alle imprese che svolgono interventi sulle diverse apparecchiature coinvolte che contengono F-gas ma anche le sostanze alternative agli F-gas, inclusi i refrigeranti naturali.
I certificati rilasciati ai sensi del Regolamento (UE) n. 517/2014 resteranno validi alle condizioni in cui sono stati rilasciati, ma entro 5 anni dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento le persone fisiche in possesso di attestato o di certificato dovranno partecipare ad un corso di aggiornamento o sostenere un nuovo processo di valutazione.
- Restrizioni all’immissione in commercio e alla vendita
Sono stati introdotti nuovi divieti per l’immissione sul mercato di prodotti e di apparecchiature contenenti HFC a medio e alto GWP nonché l’anticipazione di alcune scadenze già previste nell’attuale Allegato IV. Inoltre, è vietata l’importazione, l'immissione in commercio, la successiva cessione o la messa a disposizione all'interno dell'Unione, l'uso o l'esportazione di contenitori non ricaricabili per F-gas, sia vuoti, pieni o parzialmente riempiti. Tali contenitori possono solo essere stoccati o trasportati per il successivo smaltimento.
È stato poi introdotto un obbligo per le imprese che immettono sul mercato contenitori ricaricabili per F-gas a condizione che venga redatta una dichiarazione di conformità che includa l’evidenza dell’esistenza di accordi vincolanti per la restituzione di tali contenitori ai fini del riempimento.
Introdotto il divieto di utilizzo di F-gas “recuperati” per caricare o ricaricare apparecchiature salvo che tali Fgas non siano stati prima riciclati o rigenerati.
Dal 1° gennaio 2025: è vietato l’uso di F-gas con GWP pari o superiore a 2500 per l'assistenza o la manutenzione di tutte le apparecchiature di refrigerazione. Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2030, sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 2500 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati.
Dal 1° gennaio 2026: è vietato l’uso di F-gas con GWP pari o superiore a 2500 per l'assistenza o la manutenzione delle apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore. Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2032, sarà comunque possibile utilizzare Fgas con GWP pari o superiore a 2500 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati.
Dal 1° gennaio 2032: è vietato l’uso di F-gas con GWP pari o superiore a 750 per l'assistenza o la manutenzione di apparecchiature fisse di refrigerazione, ad eccezione dei chillers. Per tali apparecchiature sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 750 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati.
- Riduzione della quantità di HFC immessi in commercio
È prevista l’eliminazione totale degli idrofluorocarburi entro il 2050, con una traiettoria di progressiva riduzione particolarmente rapida negli anni 2024 e 2030.
L’immissione in commercio di HFC sarà consentita solo ai produttori e importatori ai quali viene assegnata una quota dalla Commissione europea. È stato introdotto anche un prezzo di assegnazione delle quote di HFC pari a 3 euro per tonnellata di CO2 equivalente.
- Importazioni ed esportazioni
Le importazioni e le esportazioni di F-gas e di apparecchiature contenenti F-gas, ad eccezione del deposito temporaneo, sono soggette alla presentazione di una licenza valida all’autorità doganale.
Dall’anno successivo all’entrata in vigore del Regolamento, sono proibite le esportazioni di schiume, aerosol tecnici, apparecchiature fisse di refrigerazione, apparecchiature fisse di condizionamento d’aria e pompe di calore fisse elencate in allegato IV che contengono F-gas con GWP pari o superiore a 1000.